Quanto costano le idagini sul dipendente Infedele? Prezzo, Costi, tariffe a Milano-Investigatore Privato Esperto e Competente- da 30 anni che smascherare gli infedeli-Chiama
Dipendente Infedele, Investigazioni Private a Milano, listino prezzi autorizzato, i costi giornalieri e le tariffe orarie applicate per un investigazione privata partono da un minimo di € 55,00 (per agente, oltre iva e spese. L’Agenzia IDFOX Srl è un'agenzia Leader
Siamo specializzati, da oltre 30 anni, nello smascherare gli infedeli: L’infedeltà aziendale, Spionaggio industriale, concorrenza sleale, e sabotaggi sono reati in forte crescita.
Dipendente infedele: attraverso l’abuso o l’uso scorretto di risorse aziendali si commette un reato.
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L’alta tecnologia ha stravolto la nostra vita: valutare i rischi aziendali con tanta tecnologia espone l'azienda ad attacchi al know-how, in quanto i dipendenti infedeli che inviano dati aziendali o materiale riservato all'azienda concorrente sono in aumento sempre di più.
Secondo una ricerca le aziende perdono ogni anno circa il 5% degli utili dei ricavi in frodi . Creando cosi un notevole danno economico alle società commerciali. Normalmente le frodi, prima di essere scoperte , passano anni: L’azienda si accorge del danno quanto ormai è troppo tardi per porre rimedio. Questo succede perché l’imprenditore è occupato 18 ore al giorno per la produzione e commercio dei propri prodotti e non ha tempo per occuparsi della sicurezza (figura che manca nel 70% della aziende)
L’agenzia IDFOX, con oltre 25 anni di esperienza nello smascherare gli infedeli, offre un’ attività di investigazioni aziendali, con lo scopo di suggerire, prevenire e bloccare questi fenomeni di:
Concorrenza sleale, anti-frodi, frodi in commercio, indagini atte ad identificare gli autori, di infedeltà aziendale.
Siamo inoltre specializzati nelle Investigazioni finanziarie per accertare gli atti di sottrazione di denaro, corruzione, e concussione. le irregolarità contabili e di controspionaggio.
La normativa vigente mira quindi a tutelare l’azienda contro ogni tipo di atteggiamento particolarmente sleale, messo in atto da dipendenti o soci, che potrebbe ledere o porre in posizione di svantaggio l’azienda stessa, come ad esempio il compimento, da parte di dipendenti, consulenti, soci o dirigenti, atti di spionaggio e/o sabotaggio aziendale e/o comunque professionalmente scorretti.
La storia ci insegna che i dipendenti infedeli sono sempre esistiti i quali mettono in atto o attività di spionaggio, concorrenza sleale, economico-finanziaria porta sempre più dipendenti a tradire il proprio datore di lavoro, trafugando brevetti, marchi, procedimenti e quant’altro in cambio di soldi… “ da parte della concorrenza sleale.
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Di seguito riportiamo delle sentenze recenti per infedeltà aziendale:
Simulazione della malattia e licenziamento: per la Cassazione il datore di lavoro può incaricare un’agenzia investigativa per accertarne la sussistenza e smentire la patologia.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016
La sentenza 17113/2016 depositata il 16 agosto ha chiarito che i datori di lavoro possono contestare i certificati sanitari prodotti dai lavoratori anche basandosi su elementi di fatto dai quali emerge che la patologia è inesistente. Nel caso di specie, i giudici hanno esaminato il ricorso di un uomo, che nel 2012 è stato licenziato da un'azienda gelese in ragione di una “simulazione fraudolenta del suo stato di malattia” testimoniata dal compimento, da parte del lavoratore stesso, di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia. La Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro può legittimamente verificare le condotte dei propri dipendenti ricorrendo ad agenzie investigative, estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa, se c'è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l'adempimento della prestazione dedotta in contratto. Pertanto, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa.
Legittimità del controllo dei lavoratori tramite agenzie investigative: limiti dell’attività.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9749 del 12 maggio 2016
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 (tutela del patrimonio aziendale) e 3 (vigilanza dell’attività lavorativa) dello Statuto dei lavoratori. Infatti, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, nelle ore in cui aveva fruito di permessi ex legge n. 104 del 1992, concessi per l’assistenza alla suocera disabile, si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà. Questo comportamento, essendosi verificato in fase di sospensione dell’obbligazione della prestazione lavorativa, poteva essere oggetto di controllo da parte di un’agenzia investigativa.
Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che abusa dei permessi ex L. 104/92: la Cassazione chiarisce quando l’investigazione privata viola lo Statuto dei Lavoratori.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9217 del 6 maggio 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9217/2016, ha definito la legittimità del licenziamento per giusta causa, intimato al lavoratore che abusato de i permessi previsti dalla Legge 104/1992. Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva svolto accertam enti per mezzo di un’agenzia investigativa rilevando che, seppure avesse richies to alcuni permessi ex Legge 104, il lavoratore si recava presso l’abitazione dell’assistita (cognata non convivente) affetta da grave disabilità per un numero di ore inferiore a quello previsto. Inizialm ente, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità del licenziamento, poi la Corte d’Appell o aveva ribaltato la sentenza, così il lavoratore è ricorso in Cassazione. Secondo il parere dei giudici supremi, il ricorso all’investigatore privato non costituisce violazione delle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori poiché: “Le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle in fermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle ver ifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza”.
Licenziamento per giusta causa del lavoratore in malattia che tiene una condotta di natura frodatoria: le prove raccolte da un’agenzia investigativa sono ammissibili.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016
La sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016 riguarda un c aso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, ad un dipendente ch e svolgeva una condotta di natura frodatoria in costanza di malattia grazie alle prove raccolte da un’agenzia investigativa. Nel caso di specie la Cor te di Cassazione ribadisce che nel nostro ordinamento è ammissibile la testimonianza e la relazione dell'agente investigativo che verta non sulla malat tia, ma sull'attività svolta (alla luce del sole) d al lavoratore in malattia. In questo senso, Cass. Sez. L. sentenza n. 25162/2014 che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un'agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extra-lavorativi, che assumev ano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
La relazione investigativa dà prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa del dipendente durante le assenze per dichiarata malattia.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016
La pronuncia n. 586 del 15 gennaio 2016 riguarda un caso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, in relazione allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in costanza di malattia. La Corte di Cassazione precisa come il giudice di merito abbia logicamente evidenziato che dalla relazione investigativa prodotta in giudizio, e dalla relativa deposizione testimoniale, “era emersa la prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa”. La Suprema Corte aggiunge infine che, in ogni caso, è onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell'attività lavorativa svolta in favore di terzi, nel caso di specie presso l'esercizio commerciale della moglie, con l'infermità determinante l'assenza dal lavoro e col recupero delle normali energie psicofisiche.
Licenziamento per giusta causa del lavoratore che si allontana senza giustificazione durante l’orario di lavoro: sì al controllo investigativo con l’ausilio del sistema satellitare GPS.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20440 del 12 ottobre 2015
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 20440 del 12 ottobre 2015 si pronuncia sulla liceità di un licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore grazie alle prove raccolte mediante attività investigativa, con l’ausilio del sistema satellitare GPS. Nello specifico, il dipendente si era allontanato in più occasioni dalla sede durante l’orario di lavoro, con il veicolo aziendale assegnato, “per trattenersi in bar o locali di tavola calda o comunque fuori della zona di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi”.
La Corte sottolinea come le modalità di controllo utilizzate dal datore di lavoro risultino assolutamente rispettose delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), che non trovano applicazione in presenza di “comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale”, ancor più se il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso in questione, “al di fuori dei locali aziendali”.
Ancora una volta la Suprema Corte ribadisce la pacifica ammissibilità dei controlli investigativi, anche con l’ausilio di supporti tecnologici, per documentare eventuali comportamenti lesivi del cd. “nesso fiduciario” che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato e tali da determinarne la risoluzione per giusta causa.
Legittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente assente per infortunio che svolge altra attività lavorativa: determinante la relazione della società di investigazioni.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20090 del 7 ottobre 2015
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20090/2015 conferma la legittimità del licenziamento del dipendente che svolge altra attività lavorativa nel periodo di assenza dal lavoro per dichiarato infortunio.
Nel caso di specie, le attività svolte dalla società investigativa incaricata dal datore di lavoro hanno permesso di accertare che il dipendente in costanza di infortunio prestava la propria collaborazione presso la caffetteria gestita dalla figlia, compiendo azioni e movimenti incompatibili con lo stato di salute dichiarato.
I giudici di legittimità hanno ritenuto tali comportamenti lesivi del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato confermando il consolidato orientamento secondo cui il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro nel momento in cui l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione.
E’ lecito l’impiego di investigatori privati per documentare eventuali sottrazioni di cassa da parte di dipendenti.
Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014, conferma l’orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli da parte del datore di lavoro effettuati avvalendosi di agenzia investigativa, con lo scopo di documentare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale.
Viene pertanto ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla cassiera sorpresa da investigatori, incaricati dal datore che nutriva dubbi, basati su circostanziati elementi di fatto, a sottrarre somme non contabilizzate.
Nel caso di specie è stata altresì ritenuta non sproporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa, giustificata nella sua gravità dall’accertata reiterazione del fatto (le somme erano state sottratte due volte a distanza di sole 48 ore) e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità dell’addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario alla base del rapporto di lavoro subordinato.
Se ne deduce pertanto che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970, nel delimitare - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, non precludono in alcun modo il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, ad esempio, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era «trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa» e quindi con scopo di salvaguardia del patrimonio aziendale.
Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che sfrutta la malattia per assentarsi dall’azienda: è possibile avvalersi degli investigatori privati per verificare l’attendibilità del certificato medico.
Corte di Cassazione con sentenza n. 25162 del 26 novembre 2014
La Corte di Cassazione con sentenza n. 25162 del 26 novembre 2014, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa ad un lavoratore il quale, in malattia per dichiarata lombosciatalgia acuta, aveva compiuto azioni incompatibili con la denunciata infermità. Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro è legittimato ad ingaggiare investigatori privati allo scopo di far pedinare il dipendente che sfrutta la malattia per assentarsi.
L’art. 5 della legge n. 300 del 1970, infatti, non preclude che le risultanze delle certificazioni mediche possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa. L’azienda può pertanto prendere conoscenza, attraverso l’utilizzo di investigatori privati, di comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In tale contesto, può assumere rilievo disciplinare anche una condotta che, seppur compiuta al di fuori della prestazione lavorativa sia idonea ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, al datore di lavoro.
Nel caso di specie la condotta del lavoratore, rimasto assente per lungo periodo per dichiarata lombosciatalgia, rivelatasi insussistente o, comunque, non di rilevanza tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, ha evidenziato una mala fede e slealtà nei confronti del datore di lavoro tale da incidere sul rapporto fiduciario e legittimare l’adozione di un provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Il dipendente che è assente per malattia ma nello stesso tempo lavora presso un concorrente del suo datore di lavoro, viola il dovere di non concorrenza previsto dal suo contratto collettivo e può essere licenziato.
Corte di Cassazione, sentenza 15365 del 4 luglio 2014 (sezione Lavoro)
Il caso esaminato dalla Corte è quello del macellaio di un supermercato che, assente per malattia dal suo posto di lavoro, svolge le stesse mansioni in un'altra impresa. Il suo datore di lavoro lo licenzia e il lavoratore ricorre al giudice del lavoro, sostenendo l'illegittimità dell'atto. Ha così inizio un'intricata vicenda giudiziaria. Tribunale e Corte d'appello danno ragione al lavoratore. La seconda, in particolare, giudica sproporzionata la sanzione del licenziamento, poiché l'attività svolta non ha compromesso la guarigione. La questione, quindi, arriva, una prima volta, in Cassazione, avendo il datore fatto ricorso per l'omesso esame, da parte della Corte di merito, della sua contestazione su una presunta violazione del divieto di concorrenza. I giudici di legittimità (sentenza 16375/2012) gli danno ragione e rinviano nuovamente la decisione nel merito alla Corte. Questa, a sua volta, giudica irrogabile il licenziamento secondo quanto previsto dall'articolo 151 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, perché il lavoratore, nello svolgere attività lavorativa presso un'altra macelleria, ha violato il dovere di non concorrenza. A questo punto è il lavoratore licenziato a ricorrere in Cassazione, sostenendo l'insufficiente e contraddittoria motivazione. I giudici di legittimità, con la sentenza 15365/2014 del 4 luglio scorso, gli danno torto e riconoscono, invece, la correttezza della più recente decisione di appello. Risulta infatti che la Corte non solo abbia accertato in modo congruo e coerente la violazione dell'articolo 151 del Ccnl, constatando che il dipendente avesse lavorato in un esercizio concorrente, ma che abbia anche correttamente verificato la gravità della violazione, considerando la condotta sleale del dipendente che ha addotto una malattia presumibilmente insussistente (visto il contemporaneo lavoro presso altri).La logica conseguenza giuridica di questo ragionamento è il rigetto del ricorso e il riconoscimento della legittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
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